CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nella piattaforma, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Costituiscono parte integrante del Contratto di Viaggio, oltre alle presenti Condizioni Generali di Vendita, i Termini e le Condizioni di utilizzo della Piattaforma, la Privacy Policy, la Cookie Policy, le informazioni precontrattuali di cui all’art. 4, comma 2 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, nonché la Conferma di Prenotazione del Pacchetto Turistico e la Conferma di Prenotazione del Servizio Turistico Singolo. Attraverso il meccanismo del cd. “point and click” sul tasto negoziale “accetto” al termine della selezione dei Servizi Turistici, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver letto, compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede i Servizi Turistici, le presenti Condizioni Generali di Vendita, le avvertenze contenute nel Modulo Informativo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, che si intende irrevocabile, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 1. FONTI NORMATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) nonchè dal D.Lgs. del 25 settembre 2005, n. 206 (il cd. “Codice del Consumo”, di seguito per brevità “Cod. Cons.”), Inoltre, nel caso il Contratto di Viaggio venga concluso con modalità telematiche, alla compravendita di Pacchetto Turistico da parte di GreenerVibes S.r.l. si applica anche la disciplina del commercio elettronico (D.Lgs 70/2003). 2. REGIME AMMINISTRATIVO L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore. e) per “Conferma di Prenotazione” si intende l’accettazione di GreenerVibes alla proposta contrattuale del Viaggiatore avente ad oggetto il Pacchetto Turistico o il Servizio Turistico Singolo che viene inviata da GreenerVibes all’indirizzo di posta elettronica fornitole dal Viaggiatore e che, una volta ricevuta da quest’ultimo, determina la conclusione del Contratto di Viaggio; f) per “Contratto di Viaggio” si intende il contratto concluso tra GreenerVibes ed il Viaggiatore avente ad oggetto un Pacchetto Turistico o un Servizio Turistico Singolo; g) per “Fornitori Terzi” si intendono i fornitori che rendono uno o più Servizi Turistici inclusi nel Pacchetto Turistico combinato e venduto da GreenerVibes o nel Servizio Turistico Singolo; h) per “Modulo Informativo” si intende il documento che GreenerVibes fornisce al Viaggiatore prima della conclusione del Contratto di Viaggio di Pacchetto Turistico contenente le informazioni previste dall’art. 34 Cod. Tur. e dall’art. 12 del D.Lgs. n. 70/2003 e consultabile sulla Piattaforma; i) per “Piattaforma” si intende il sito web, app mobili o, più in generale, qualsiasi altra piattaforma di proprietà di GreenerVibes; per maggiori dettagli si rinvia ai Termini e Condizioni di utilizzo della Piattaforma (presenti sulla Piattaforma); l) per “Servizi Turistici” si intendono: il trasporto di passeggeri; l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 2008 o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2; qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei Servizi Turistici che precedono, e non sia un servizio finanziario o assicurativo ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza; 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT) Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 5. INFORMAZIONI AL TURISTA 1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo: – estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; – estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. – estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; – periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; – parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT) 1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto anche digitalmente dal cliente. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore. Il Viaggiatore intenzionato a prenotare i servizi turistici offerti da GreenerVibes su piattaforma deve in primo luogo registrarsi ed autenticarsi sulla Piattaforma nell’area a ciò appositamente dedicata secondo le modalità indicate dal documento Termini e Condizioni di utilizzo della Piattaforma (presente sulla Piattaforma). Una volta completato il procedimento di registrazione ed autenticazione, il Viaggiatore può selezionare i Servizi Turistici desiderati tra quelli offerti sulla Piattaforma. Al termine di ogni selezione e dell’inserimento delle informazioni di volta involta richieste al Viaggiatore, la Piattaforma mostra un riepilogo del viaggio aggiornando i dettagli dei Servizi Turistici scelti; tali informazioni sono sempre consultabili, sino all’acquisto, mediante la funzione “carrello”. Prima di procedere alla trasmissione della richiesta di prenotazione e al relativo pagamento, il Viaggiatore deve individuare e correggere eventuali errori di inserimento dei dati e deve dichiarare di aver letto, compreso ed accettato il Contratto di Viaggio, le relative Condizioni Generali di Vendita, i Termini e le Condizioni di utilizzo della Piattaforma e gli eventuali Termini e Condizioni associati a specifici servizi turistici (quali a titolo meramente esemplificativo i servizi di autonoleggio) attraverso il meccanismo del cd. “point and click” sul tasto negoziale “dichiaro di aver letto, compreso ed accettato”. La proposta contrattuale, in attesa dell’accettazione da parte di GreenerVibes, si intende impegnativa e non revocabile per tutto il tempo indicato nella richiesta di prenotazione stessa, pari a giorni 2. Il Contratto di Viaggio si intende regolarmente concluso quando il Viaggiatore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica fornito in sede di registrazione la Conferma di Prenotazione da parte di GreenerVibes. Eventuali dettagli non riportati correttamente nel Contratto di Viaggio dovranno essere tempestivamente segnalati dal Viaggiatore contattando il Supporto Clienti di GreenerVibes Srl ai recapiti riportati nella Conferma di Prenotazione. La Conferma di Prenotazione per il Pacchetto Turistico è soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione. L’accettazione da parte di GreenerVibes della prenotazione effettuata dal Viaggiatore dipenderà dalla disponibilità del Pacchetto Turistico e/o dei singoli Servizi Turistici in esso inclusi. GreenerVibes non è tenuta a fornire motivazioni per il rifiuto di accettare una prenotazione. GreenerVibes farà il possibile affinché i propri annunci pubblicitari siano aggiornati ma non garantisce che ogni Pacchetto Turistico pubblicizzato sulla Piattaforma sia disponibile al momento della prenotazione. Qualora fosse necessario attendere la conferma di disponibilità da parte dei Fornitori Terzi dei Servizi Turistici richiesti dal Viaggiatore, GreenerVibes potrà confermare tali Servizi Turistici entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di prenotazione. In tal caso, il Viaggiatore, pur ricevendo il riepilogo dei Servizi Turistici richiesti, sarà pertanto informato che i Servizi Turistici oggetto del contratto stesso sono “in fase di proposta impegnativa”. Al ricevimento della conferma da parte del Fornitore Terzo, GreenerVibes informerà il Viaggiatore all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato della disponibilità dei Servizi Turistici oggetto del Contratto di Viaggio, così perfezionando il Contratto di Viaggio stesso. Qualora, invece, il servizio “in fase di proposta impegnativa” non fosse confermato dal Fornitore Terzo e comunque – in ogni caso – non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di prenotazione, GreenerVibes contatterà il Viaggiatore per informare della non disponibilità del servizio offrendogli, ove possibile, soluzioni alternative non vincolanti. In caso di mancata accettazione da parte del Viaggiatore delle soluzioni alternative proposte, il Contratto di Viaggio si intenderà risolto di diritto e GreenerVibes provvederà a rimborsare il Viaggiatore dei pagamenti eventualmente effettuati e nessuna parte può vantare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo nei riguardi dell’altra. Il Pacchetto Turistico prenotato ed acquistato dal Viaggiatore contiene esclusivamente i Servizi Turistici inclusi nel Pacchetto Turistico oggetto del Contratto di Viaggio, come riportati nella Conferma di Prenotazione e nella documentazione disponibile nell’Area Privata della Piattaforma. GreenerVibes non è responsabile per eventuali servizi diversi non ricompresi nel Pacchetto Turistico, quali il trasferimento da e verso il luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal Viaggiatore. Se, successivamente all’invio della richiesta di prenotazione di Pacchetto Turistico (proposta impegnativa irrevocabile), la transazione per qualsiasi ragione non vada a buon fine, il Contratto di Viaggio non è concluso e il Viaggiatore è invitato a ripetere nuovamente il procedimento di prenotazione descritto nel comma precedente. Il Viaggiatore assicura e conferma che i dettagli forniti con riferimento a tutte le parti della prenotazione sono complete ed esatte e che tutti gli altri soggetti partecipanti al Pacchetto Turistico hanno accettato di essere vincolati a queste Condizioni Generali e che il Viaggiatore ha l’autorità di accettare e accetta le presenti Condizioni Generali per loro conto. Il Viaggiatore è la persona responsabile della prenotazione, di pagare secondo quanto previsto dal successivo art. 6, di effettuare ogni richiesta di modifica o cancellazione, di pagare ogni spesa aggiuntiva relativa alla prenotazione per tutto ciò che riguarda la prenotazione. Il Viaggiatore accetta di verificare tutte le descrizioni nei documenti relativi al Pacchetto Turistico ricevuti dopo la prenotazione e di informare GreenerVibes immediatamente in caso di errori o altre circostanze inclusi i casi in cui i dettagli personali non corrispondano con quelli mostrati sui passaporti di coloro che viaggiano in base alla prenotazione. La Piattaforma offre al Viaggiatore un’ampia possibilità di personalizzare il Pacchetto Turistico in base alle proprie esigenze. In fase di prenotazione, e prima della trasmissione della richiesta di prenotazione, il Viaggiatore è pertanto invitato a verificare che il Pacchetto Turistico da lui configurato abbia le caratteristiche tali da permettere il regolare svolgimento dei singoli Servizi Turistici inclusi nel Pacchetto Turistico, non potendo GreenerVibes essere ritenuta responsabile per eventuali situazioni di incompatibilità. In conformità a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 70/2003 e dall’art. 36, comma 2, Cod. Tur., la Conferma di Prenotazione di cui al precedente secondo paragrafo del presente articolo deve contenere un riepilogo del Pacchetto Turistico dal quale emerga, unitamente alle condizioni generali e particolari applicabili al Contratto di Viaggio e le informazioni precontrattuale, anche le seguenti indicazioni: a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’Operatore b) una dichiarazione attestante che l’Operatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i Servizi Turistici inclusi nel Contratto ai sensi dell’art. 42 Cod. Tur. ed è tenuto a prestare assistenza qualora il Viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’art. 45 Cod. Tur.; c) i nomi e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso di insolvenza; d) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il recapito del rappresentante locale dell’Operatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al Viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l’Operatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del Pacchetto Turistico; e) il fatto che il Viaggiatore sia tenuto a comunicare senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto ai sensi dell’art. 42, comma 2, Cod. Tur.; f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di Pacchetto Turistico che include l’alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel luogo di soggiorno; g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ai sensi del Cod. Cons. e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del Regolamento UE n. 524/2013; h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore dell’art. 38 Cod. Tur. Qualora il Viaggiatore non riceva la Conferma di Prenotazione entro il periodo in cui la proposta contrattuale è impegnativa e non revocabile, pari a giorni 2 dalla sua effettuazione, dovrà contattare il Servizio Assistenza Clienti inviando una comunicazione all’indirizzo che sarà indicato nel Modulo Informativo o telefonando al Supporto Clienti al numero riportato nella Conferma di Prenotazione (orario di disponibilità delle linee: per il supporto in lingua italiana ed in lingua inglese dal lunedi al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 18.30 – al costo di una chiamata nazionale). I documenti di viaggio necessari per il Pacchetto Turistico o per il Servizio Turistico Singolo richiesti attraverso la Piattaforma saranno inviati all’indirizzo di posta elettronica fornito dal Viaggiatore al momento della prenotazione. GreenerVibes S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile qualora la consegna o messa a disposizione dei documenti di viaggio si riveli impossibile a causa di un errore effettuato dal Viaggiatore nel fornire i suoi dati personali o il suo indirizzo di posta elettronica. 7. PAGAMENTI Se il Viaggiatore sceglie il pagamento con carta di credito o carta di debito (del circuito SEPA), il medesimo deve fornire i dati necessari per effettuare la transazione. I pagamenti saranno processati attraverso la piattaforma. Dopo aver ricevuto conferma della copertura della carta di credito dalla banca di emissione, GreenerVibes invia all’indirizzo di posta elettronica del Viaggiatore la Conferma di Prenotazione. Se il Viaggiatore sceglie il pagamento con Paypal, il medesimo deve autenticarsi con le relative credenziali Paypal e accedere al servizio procedendo con l’acquisto. Dopo aver ricevuto conferma dell’avvenuto accredito delle somme, GreenerVibes invia all’indirizzo di posta elettronica del Viaggiatore la Conferma di Prenotazione. 3. Per l’emissione della fattura, il Viaggiatore dovrà fornire a GreenerVibes il codice fiscale o la partita IVA e l’indirizzo di residenza. L’emissione della fattura da parte avviene al saldo del prezzo relativo al Pacchetto Turistico effettuato dal Viaggiatore. 8. PREZZO (ART. 39 CdT) 1. Il prezzo del pacchetto/servizio turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sulla piattaforma dell’Operatore. 2. Il prezzo del Pacchetto/Servizio Turistico è comunque ribadito nel Contratto di Viaggio, con riferimento a quanto indicato sulla Piattaforma e a quanto indicato nella scheda Informativa fornita al Viaggiatore durante la fase di prenotazione. Il prezzo iniziale di qualsiasi Pacchetto/servizio Turistico mostrato sulla Piattaforma è da intendersi come “a partire da”, per persona, non comprensivo del costo di eventuali trasporti aerei per e dalla località di destinazione e riferibile unicamente al periodo (numero di notti) espressamente indicato nel Pacchetto Turistico. Il prezzo iniziale di un determinato Pacchetto Turistico potrà, pertanto, subire variazioni, anche significative, sulla base delle modifiche e personalizzazioni che saranno apportate dal Viaggiatore nel processo di acquisto tra cui, a titolo esemplificativo, la scelta della data partenza. 3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole d a parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 1.Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso mediante comunicazione telematica all’indirizzo dichiarato dal viaggiatore. 2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4; b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che n e faccia richiesta. 2.Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:  da 30 a 16 giorni prima rispetto alla data di partenza: 30% di penalità del totale del pacchetto  da 15 a 7 giorni prima rispetto alla data di partenza: 60% di penalità del totale del pacchetto  da 6 a 0 giorni prima 100% di penalità. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore. 4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto. 5. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale  della Farnesina www.viaggiaresicuri.it Le informazioni di cui sopra non sono contenute in piattaforma- poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT). 13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT) 1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici, laddove assemblati nell’ambito di un contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile. 8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5. 11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. Il risarcimento non è in ogni caso dovuto se GreenerVibes S.r.l. dimostra che il difetto di conformità alla base del recesso del Viaggiatore è dovuto al caso fortuito o a cause di forza maggiore oppure a circostanze inevitabili e straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, epidemie e/o pandemie e/o terremoti e/o catastrofi naturali nei paesi di destinazione del Pacchetto Turistico e/o provvedimenti restrittivi ad esse conseguenti da parte delle Pubbliche Autorità. 14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 – 51 quater CdT) 1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. 3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto. 16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) 1. Al momento della prenotazione, è possibile e consigliabile stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del Pacchetto Turistico, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. 2. Tali polizze assicurative integrative potranno permettere il recupero delle spese derivanti dall’annullamento del Pacchetto Turistico in caso di malattia e/o infortuni del Viaggiatore prima dell’inizio del Pacchetto Turistico e/o di mancata partenza comunque imputabile a fatto del Viaggiatore e/o per causa esterna tuttavia non direttamente conseguente ad un ordine dell’Autorità e/o ad un evento catastrofico e quindi a circostanze straordinarie o inevitabili come previsto all’art. 41, comma 4, Cod. Tur.. 3. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal Viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sulla Piattaforma o comunque messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 19. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE 1. GreenerVibes S.r.l. è coperta da contratto di assicurazione per la responsabilità civile Assicurazione RC: Allianz, POLIZZA N. 501851272 GREENERVIBES S.R.L. DEL 22.11.21 a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 2. In ottemperanza all’art. 50 del Codice della Normativa Statale in tema di Ordinamento e Mercato del Turismo; nonché dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. (11G0123) (GU n.129 del 6-6-2011 – Suppl. Ordinario n. 139 ), La GreenerVibes srl ha contratto delle garanzie col Fondo di Garanzia “Vacanze Garantite” Cerficato n.N. 2021111105AT al fine di garantire il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47, ovvero, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista 20. MODIFICHE OPERATIVE In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i servizi ed i pacchetti turistici in piattaforma, mediante l’utilizzo di schede che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che il servizio può subire variazioni poiché la prestazione è soggetta a successiva convalida. Allo stesso modo, nel caso di pacchetto che includa il trasferimento aereo, l’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, unitamente al Contratto di Viaggio, devono essere disciplinati ed interpretati secondo la normativa vigente italiana. 2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione a o in connessione con il Contratto di Viaggio, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, fatte salve le disposizioni comunitarie relative al foro del consumatore se quest’ultimo è cittadino di uno Stato membro dell’UE e le disposizioni di diritto internazionale in caso di cittadino di uno Stato extra-UE. 22. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio singolo turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.